Art. 2.

      1. All'articolo 586 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se, indipendentemente dalla gravità, si ha una lesione psichica come conseguenza non voluta dei delitti indicati all'articolo 600 o all'articolo 610, la pena è della reclusione da uno a tre anni; per fatti protratti per un periodo superiore ai due anni, la pena è della reclusione da tre a cinque anni».